Art. 5.
(Vigilanza).

      1. Al Ministro dell'università e della ricerca è affidato il compito di:

          a) approvare il programma di cui all'articolo 2, lettera a), proposto dal Comitato;

 

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          b) vigilare sull'attuazione del programma di cui all'articolo 2, lettera a), affidata al consorzio di cui all'articolo 3;

          c) emanare, sentito il Comitato, direttive per specifiche modalità operative per la migliore attuazione del programma;

          d) determinare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato nelle ricerche connesse all'Anno polare internazionale.